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Comunichiamo che in programma il “corso di aggiornamento di progettazione ed esecuzione lavori” di durata 40h di validità 5 anni.
D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 art 98 Commi 2 e 3.
“Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori per la verifica del rispetto a carico dei lavoratori autonomi e delle imprese esecutrici degli obblighi contenuti nel Titolo IV Capo I del D.Lgs 81/2008 s.m.i. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è un soggetto incaricato del committente o dal responsabile dei lavori per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento. Predispone il fascicolo contenete le informazione utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori.”
Comunichiamo che è in programma il “Corso per coordinatore di progettazione ed esecuzione lavori” di durata 120h. Il corso è rivolto a: Geometri, Architetti, Ingegneri( o titolo di studio equiparato).
Comunichiamo che è in programma il corso di aggiornamento per la figura di preposto di durata 6h (validità 5 anni).
Comunichiamo che è in programma il corso per la formazine dei preoposti di durata 8h.
Comunichiamo che è in programma l’aggiornamento del corso antincendio di durata 6h.
Comunichiamo che è in programma il Corso Antincendio di durata 8h.
Comunichiamo le date di attivazione per il CORSO DI AGGIORNAMENTO nel mese di MAGGIO:
Comunichiamo le date di attivazione per il CORSO 16 ORE PRIMO INGRESSO nel mese di MAGGIO:
(le visite mediche per i lavoratori sono completamente gratuite per le imprese che risultano regolari con i pagamenti CASSA EDILE )
Come è noto, dal 15 dicembre 2021, ai sensi del decreto legge n. 172/2021 (G.U. 282/2021) che ha innovato il decreto legge n. 44/2021, è stato esteso l’adempimento dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 a varie categorie di lavoratori tra cui anche il personale scolastico dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e, quindi, il personale delle scuole Edili/Enti unificati (vedi circolare Formedil n. 5 del 28 .12.2021).
Si rammenta che i responsabili delle istituzioni sopra richiamate devono assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale.
Nei casi in cui, dalle suddette verifiche, non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il responsabile dell’istituzione deve invitare l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della
stessa (solo nel caso di accertato pericolo per la salute), ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il responsabile dell’istituzione invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione sopra elencata, il responsabile dell’istituzione accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Può accadere che, durante il periodo di sospensione a carico di un lavoratore che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, lo stesso possa aver contratto l’infezione da SARS-CoV-2 e ottenuto la Certificazione verde Covid-19 a guarigione avvenuta.
Si ritiene, in tal caso, che il lavoratore possa essere riammesso a svolgere la propria attività lavorativa, con revoca del provvedimento di sospensione, in quanto in possesso della suddetta certificazione verde che, si ricorda, è il requisito essenziale per accedere al luogo di lavoro.
Va precisato, tuttavia, che – ad eccezione delle fattispecie richiamate dalla normativa – ciò non esonera il lavoratore non vaccinato che abbia ottenuto la Certificazione verde a seguito di infezione da SARS-CoV-2 e successiva guarigione, dal vaccinarsi, sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute, entro 6 mesi dalla documentata infezione, poiché da quel momento si ripristinano le condizioni che determinano l’obbligo vaccinale.
Ci riserviamo, tuttavia, di fornire ulteriori chiarimenti in relazione alle future disposizioni normative sul tema in oggetto derivanti dall’evoluzione della pandemia in corso.
Modulo per la consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale
Modulo per la comunicazione di passaggio ad altra Azienda
Modulo per il ritiro della documentazione sanitaria
Modello di domanda per iscrizione ai corsi
Modello di comunicazione di invio al corso in vista dell’assunzione
CHE COS’E’
La Borsa Lavoro Edile è un servizio nato per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, promuovendo e facilitando i contatti tra chi offre e chi cerca lavoro.
L’INNOVAZIONE CONTRATTUALE DEL 1 LUGLIO 2014 CCNL INDUSTRIA EDILIZIA E COOPERAZIONE DEFINISCE MISURE DI INCENTIVAZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DA PARTE DI IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI ISCRITTI IN BLEM.it
A CHI SI RIVOLGE
Tra i LAVORATORI ne possono usufruire
Tra le AZIENDE ne posso usufruire:
COME CI SI ISCRIVE
I Lavoratori e le aziende interessati al servizio possono:
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